IL GIUDICE DI PACE

    Pronuncia la seguente ordinanza.
    Processo   verbale  di  udienza  (art. 130  c.p.c.)  della  causa
portante  il numero di ruolo 96/01 promossa da Rossi Sandro contro il
Comune  di  Loano  per l'opposizione alla cartella esattoriale n. 103
2000 00257437 91 notificatagli il 22 luglio 2001.
    In  Trino, addi' 11 dicembre 2001 avanti al giudice di pace nella
persona   dell'avv.   Mauro  Bolognesi  di  Novara  ed  all'operatore
giudiziario B2 Fabrizio Francese, e' presente il sig. Rossi Sandro.
    Il giudice da atto che la Sestri S.p.a., Societa' esattore, si e'
costituita  in  giudizio  con comparsa pervenuta il 5 dicembre 2001 e
che  nessuno  si  e'  costituito  per  il  Comune di Loano nonostante
regolare notifica avvenuta in data 28 agosto 2001.
    Il ricorrente discute la causa.

                         Osservato in fatto

    Con   ricorso   ex  art. 22  della  legge  689/1981,  ritualmente
depositato  il  31  luglio  2001,  il sig. Rossi Sandro ha presentato
opposizione  alla  cartella  esattoriale  emessa  in  conseguenza del
verbale  elevato  dalla Polizia municipale di Loano, con il quale gli
e'  stata  contestata  la  violazione  di cui all'art. 142 del Codice
della Strada, mai ricevuto.
    La   Sestri  S.p.a.  ha  chiesto  la  propria  estromissione  dal
giudizio.
    All'udienza  dell'11  dicembre  2001  la parte presente ribadisce
quanto gia' in atti.
    A  questo  punto  il  giudice, rilevato che il ricorrente risulta
residente  e  domiciliato  in  localita'  diversa da quella in cui e'
stata   commessa   la   violazione   ascrittagli,  ritiene  che  tale
circostanza  possa  avere rilevanza ai fini di sollevare la questione
di  costituzionalita' di cui all'art. 22 (rectius 22-bis) della legge
24  novembre 1981 n. 689 e ss.mm., in relazione agli artt. 3, 24 e 25
della  Costituzione  italiana. Conseguentemente sospende d'ufficio il
giudizio per trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di cio'
prende atto la parte presente.
    Per  le  motivazioni  in diritto del Giudice di pace di Orbetello
sul  ricorso  proposto  da  Di  Tarsia  di Belmonte Francesco Edoardo
contro   la   Prefettura   di  Grosseto,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale,  1a  serie  speciale, n. 6 del 7 febbraio 2001, che qui si
intendono interamen trascritte, e che vengono cosi' sunteggiate:
        per  effetto dell'art. 98 del d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507,
con  il quale e' stato introdotto l' art. 22-bis della legge 689/1981
e  ss.mm.,  il  legislatore  ha  riattribuito  al  giudice di pace la
competenza  in  materia  di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di
cui  all'art. 22.  Contro  il  provvedimento  sanzionatorio  irrogato
dall'autorita'   amministrativa,  gli  interessati  possono  proporre
opposizione  davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la
violazione  entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento,  mediante  deposito  in  cancelleria  del  ricorso con
allegata l'ordinanza notificata. Secondo la prevalente giurisprudenza
della  suprema Corte, il ricorso deve essere materialmente consegnato
al  personale  dell'ufficio  giudiziario,  e  quindi non puo' formare
oggetto  di  invio  per  posta  o con altre forme di trasmissione, ad
esempio via fax (Cass., sez. un. 17 giugno 1988 n. 4120). Nel ricorso
l'opponente  ove non abbia in loco un suo procuratore per il giudizio
de  quo, e' obbligato a dichiarare o eleggere domicilio nel comune in
cui  ha  sede  il giudice adito, ed a presentarsi alla prima udienza,
per evitare la convalida del provvedimento opposto (art. 23 comma 5),
a  differenza  dell'ordinario rito civilistico per quanto riguarda la
cancellazione della causa dal ruolo (art. 181 c.p.c.).
    A  parere  di questo organo giudicante la descritta normativa non
sembrerebbe  garantire agli "interessati", ove non siano assistiti da
un  legale,  la concreta possibilita' di difendersi, tenuto conto dei
gravami  procedurali  che  vengono  ad  essi  imposti  per opporsi ad
addebiti  peraltro  di modesta offensivita', con particolare riguardo
l'obbligo  di  adire il giudice del luogo in cui e' stata commessa la
presunta  violazione, anziche' di quello di residenza del ricorrente.
Proprio  nel caso all'esame di questo giudice, si e' rilevato come un
signore  abitante  a  Trino  Vercellese  per contestare un'infrazione
stradale   elevatagli   nel   comune   di   Loano,  debba  presentare
personalmente nella cancelleria del Giudice di pace di Albenga il suo
ricorso,  e quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando
un  notevole  costo,  sia  in termini economici che di tempo, che gli
sarebbe  risparmiato,  se  la competenza in materia fosse del giudice
del  suo luogo di residenza. Tale procedura in effetti, privilegiando
il   foro  dell'"amministrazione  repressiva"  rende  particolarmente
difficoltoso   al   ricorrente   esercitare   direttamente   il   suo
fondamentale  diritto  di  difesa,  ai  sensi  non  solo dell'art. 24
("tutti  possono agire in giudizio"), ma ora, anche, dell' art. 111 -
secondo  comma  della  Costituzione (Legge costituzionale 23 novembre
1999  n. 2),  per  effetto  del  quale  "ogni  processo si svolge nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in condizioni di parita', davanti a
giudice terzo e imparziale".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 220/2002).
02C0407